Bolli virtuali: cosa sono e quando scadono i pagamenti

Nel 2008, con la legge Finanziaria, per i fornitori è stata introdotta una fattura in forma elettronica, per pagare le Amministrazioni dello Stato, e dal 2014, tale legge è entrata in vigore per fatture emesse verso Agenzie Fiscali, Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale e i Ministeri. Con la fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate, nel 2019, ha imposto anche un bollo elettronico. Per sapere come funziona, si può continuare a leggere questa pagina.

Il bollo elettronico

L’imposta da bollo per fatture elettroniche, è una forma di pagamento per i contribuenti, le cui istruzioni sono fornite dalla Risoluzione 42/E del 2019, dell’Agenzia delle Entrate. Esso si usa per le fatture di ogni trimestre, che devono essere pagate entro il giorno 20 del mese in cui scadono. Questo bollo elettronico va applicato a fatture elettroniche, analogiche ed altri documenti informatici.

Il calcolo dell’importo del suddetto bollo, è stabilito dall’Agenzia delle Entrate, che lo comunica al contribuente tramite la propria area riservata nel sito dell’ente, nella sezione del Sistema di Interscambio, e si basa esclusivamente sulle fatture elaborate l’anno precedente ed alcune dell’anno in corso. Il pagamento può avvenire in due modi:

  • con il Modello F24 dell’Agenzia delle Entrate, tramite dei codici, dal 2521 al 2524, a seconda del trimestre, e come altri codici tributo vanno inseriti nella Sezione Erario del Modello. I codici tributo 2525 e 2526, invece, vanno usati, rispettivamente, per sanzioni e interessi relative all’imposta da bollo;

  • con addebito al conto bancario o postale, usando sempre la propria area riservata.

Per quanto riguarda le date entro le quali vanno pagate le fatture elettroniche, esse sono fissate per il 20 di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Nel mese di aprile, tuttavia, può cadere anche il 23.

La fattura elettronica

E’ bene anche tenere presente com’è fatta la fattura elettronica ed in cosa è differente da quella cartacea. C’è da sottolineare che per via telematica sono tre, i tipi di fatture che si possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate o ad altri istituti, ovvero:

  • la fattura cartacea, stampata in formato word o pdf, e poi scansionata ed inviata nuovamente tramite posta elettronica o raccomandata;

  • la fattura elettronica, un documento informatico emesse in qualunque formata che lo rende autentica e leggibile, per essere accettato dal destinatario;

  • la fattura creata elettronicamente, un documento messo in qualunque formato, ma che a differenza della fattura elettronica, non ha un accettazione del destinatario, e quindi andrà inviato tramite forma cartacea o posta elettronica.

C’è anche la fattura PA (Pubblica Amministrazione) nel formato XML, con una struttura ben definita dal Decreto Ministeriale 55 del 2013, che devono comprendere anche l’IPA (Codice Identificativo dell’Ufficio destinatario), e si dovrà firmare digitalmente, prima di trasmetterlo. In base all’articolo 21 del DPR 633/72, è obbligatorio che questa fattura includa: la data di emissione, un numero progressivo univoco, dati identificativi di chi emette e riceve la fattura, compreso il numero di partita IVA (o, per chi riceve la fattura, il Codice Fiscale), il numero, la natura e la qualità dei beni e/o servizi in questione, aliquote, ammontare delle imposte, etc.

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