Sospensione scolastica: come funziona? Quando vi si ricorre?

La sospensione, a livello giuridico, consiste nell’allontanare uno o più individui da un gruppo sociale qualora abbia contravvenuto a determinate norme. Ma come funziona la sospensione in ambito scolastico? Che cosa comporta per docenti e studenti?

Le sanzioni scolastiche

Per la legge italiana, il D.P.R. 294 del 1998, ovvero lo Statuto delle studentesse e degli studenti, definisce i punti cardine di una sospensione scolastica, ma non in quali casi è lecita. Essa dipende, in genere, dalle norme scolastiche.

Le sanzioni che ogni scuola adotta sono stabilite dal Consiglio d’istituto, che deve comunque ricorrere a due condizioni. La prima è che uno studente, per essere sospeso, deve aver commesso reati che viola dignità e il rispetto delle persone, come minacce o percosse, oppure deve creare una situazione di pericolo per l’incolumità delle altre persone, come un incendio. Tale fatto, può prevedere un allontanamento di al massimo quindici giorni, come prevede sempre lo Statuto. C’è da aggiungere che la sospensione può comportare anche la bocciatura, soprattutto se essa è dovuta ad essenze e ritardi ingiustificati.

In questo periodo di sospensione, l’istituto può proporre di coordinare con la famiglia dello studente sospeso un percorso educativo, mirato al reintegro della comunità scolastica, in collaborazione con le autorità giudiziario e i servizi sociali. E’ necessario, comunque, che i motivi della sospensione siano chiari, e vanno inserite nel fascicolo dello studente, anche se in generale non sono considerati dati sensibili, a meno che non si specifichi nel suddetto fascicolo. Se tale sospensione diventa permanente o meno, dipende dall’istituto e a deciderlo è sempre il consiglio scolastico.

E’ possibile, comunque, ricorrere contro le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dello studente dalla scuola, per un periodo che sia superiore a tre giorni, comunicandolo ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. Tale organo deve esprimere nei dieci giorni successivi.

E gli insegnanti?

Può anche capitare che siano gli insegnanti a essere sospesi, ma quando si verifica un fatto del genere? Nel 2001, è stato stabilito che “per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale“. In pratica, quindi, è il dirigente scolastico a stabilire quando un insegnante può essere sospeso. Se la sospensione è dovuta a dei casi previsti dall’articolo 494, oppure per l’uso dell’impiego a fini personali, o atti di violenza o abuso di autorità, si può protendere da uno a sei mesi.

Per il licenziamento, invece, la legge prevede che sia docente non sia in condizioni di insegnare, per motivi di salute, per scarso rendimento, per assenza ingiustificata per un periodo che sia superiori a dieci giorni di lavoro consecutivi, per il rifiuto di trasferirsi, per l’occultamento o altre infrazioni inerenti alla scuola, una condanna come pregiudicato, l’inosservanza nell’ordine di graduatoria per false dichiarazioni ed il mancato superamento del periodo di prova come insegnante.

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